Emergenza sanitaria e lavoratori fragili

Con il decreto legge 105 del 23 luglio 2021 sono state adottate ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

– Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione il 31 gennaio 2020 e prorogato più volte, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Lavoratori fragili: Prorogata sino al 31 ottobre 2021 la concessione del lavoro agile ai

• lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992),

• lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche  o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Alfine di non creare un vuoto normativo, questadisciplina si applica anche al periodo che va dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore della disposizione (23 luglio 2021). In conseguenza di tale proroga l’autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche è incrementata di 16,95 milioni di euro per il 2021.

La disposizione non proroga, per la stessa tipologia di lavoratori dipendenti, un’altra normativa transitoria, che ha trovato applicazione per il periodo 17 marzo 2020-30 giugno 2021 e che riconosceva, a determinate condizioni, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero.

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