ATA e ITP ex Enti locali: prosegue il nostro impegno per sanare un'ingiustizia: giovedì 2 febbraio p.v. ore 17.00 riunione in CGIL a Caserta per riattivare i contenziosi

                                        La Corte di Cassazione nazionale, sezione lavoro, con le sentenze n. 20980 del 12 ottobre 2011 e n. 23344 del 9 novembre 2011 recepisce i principi stabiliti dalle corti europee e dà indicazioni ai tribunali di 1 e 2 grado di tenere conto di questi principi nel formulare le sentenze riguardanti i ricorsi degli ATA ed ITP ex dipendenti degli Enti locali, transitati per legge nei ruoli dei dipendenti statali, senza che fosse loro riconosciuta per intero l'anzianità di servizio pregressa. In sostanza, la Corte di Cassazione dà indicazione ai giudici che devono emettere sentenze di 1o 2 grado, di tenere conto di quanto stabilito dalle Corti europee.

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