Faq

Domande e risposte su piano straordinario assunzioni, graduatorie concorsuali e normative affini.

I docenti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012 che intendono partecipare al piano straordinario di assunzioni. La presentazione delle domande –- esclusivamente attraverso il sistema Polis è possibile dalle ore 9.00 del 28 luglio 2015 alle ore 14.00 del 14 agosto 2015. Le domande presentate con modalità diversa non verranno prese in considerazione.

Deve scegliere se vuole partecipare per l’una o per l’altra categoria e deve farlo nel momento della compilazione della domanda online, quando gli verrà chiesto di selezionare, in modo esclusivo, per quale delle due categorie essere trattato.

Sì, lo prevede la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 all’art. 1, comma 100. Durante la compilazione della domanda online di partecipazione al piano straordinario di assunzioni, si dovrà scegliere se essere trattati, prioritariamente, per i posti di sostegno e, poi, per i posti comuni, o viceversa. La scelta effettuata opererà nell’ambito di ciascuna provincia, nell’ordine in cui le province sono espresse dall’aspirante docente.

Nel corso della compilazione della domanda online, si dovranno selezionare, una per una, le province in ordine di preferenza, ordine che sarà seguito dalla procedura nell’assegnazione del primo posto disponibile da proporre al candidato per la nomina. L’aspirante deve indicare l’ordine di gradimento delle 100 province proposte dalla funzione disponibile. La scelta può essere effettuata in base alla regione di appartenenza o in ordine sparso. Poiché in base alle disposizioni del comma 100 della Legge 107 del 13 luglio 2015, le province devono essere tutte obbligatoriamente espresse, la domanda non potrà essere confermata ed inviata finché le province non saranno tutte espresse. L’aspirante docente può salvare la domanda ed inviarla anche in un secondo momento.

No, dopo l’accettazione della nomina si viene cancellati da tutte le altre graduatorie in cui si è iscritti.

No, ai sensi dell’art. 1, comma 102 della Legge 107 del 13 luglio 2015, chi rinuncia alla proposta di assunzione formulata a partire dalla fase a) non può partecipare alle fasi successive del piano assunzionale.

No, la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale è unica e deve essere presentata dalle ore 9.00 del 28 luglio 2015 alle ore 14.00 del 14 agosto 2015.

La domanda sarà trattata scorrendo le stesse preferenze già espresse con l’unica domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni.

Se non ricevo una proposta di assunzione nelle fasi zero e A e non presento domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale, non potrò ricevere ulteriori proposte di assunzione negli anni scolastici successivi in quanto l’a.s. 2015/2016 è l’ultimo anno di vigenza delle graduatorie del concorso 2012 e la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 prevede l’indizione del nuovo concorso entro il 1 dicembre 2015.

Se non ricevo una proposta di assunzione nelle fasi zero e A e non presento domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale, non potrò partecipare al piano straordinario di assunzioni e rimarrò iscritto nelle graduatorie fino alla loro soppressione.

No. Al momento della compilazione della domanda l’aspirante deve scegliere se vuole partecipare al piano assunzionale per l’una o per l’altra categoria, in modo esclusivo. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono, definitivamente, espunti da tutte le graduatorie.

Dunque, se si è scelto di partecipare per il concorso, si è espunti anche dalle graduatorie ad esaurimento e viceversa.

No. La proposta di nomina riporta esclusivamente la provincia, l’ordine di scuola, la classe di concorso, posto comune/posti di sostegno, in cui si è stati nominati. Se la proposta verrà accettata, la scuola di servizio sarà assegnata successivamente.

No, nella successiva fase A posso ricevere una proposta di nomina solamente per un grado di istruzione, classe di concorso/tipo posto diverso da quello per cui ho rinunciato.

Per ogni provincia indicata in ordine di preferenza l’aspirante è esaminato, prima, nella classe di concorso dove ha riportato il punteggio più alto (100 punti) e, successivamente, nell’altra classe di concorso dove ha riportato il punteggio inferiore (90 punti).

Sì. Fino alla data di scadenza della procedura (ore 14,00 del 14 agosto 2015), posso modificare i dati trasmessi anche nel caso siano stati inviati in modo definitivo, ritirando l’istanza, apportando le modifiche desiderate, confermando e inviando nuovamente la domanda.

Posso cancellarla. In ogni caso, l’Ufficio Scolastico Regionale provvederà a comunicare al sistema informativo la nomina effettuata e, conseguentemente, la domanda di partecipazione non verrà trattata.

Sono tutte le 100 province italiane ad eccezione di quelle di nuova istituzione che non sono esprimibili: Monza e Brianza, Barletta Andria Trani, Olbia Tempio, Ogliastra, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Fermo.